Art. 1.

(Nuove norme sull'accesso
alla magistratura ordinaria).

      1. Nei concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria, il superamento della prova di preselezione informatica disciplinata ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, ove prevista dalla normativa di riferimento ordinaria o speciale, dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce e dei due concorsi successivi.